Quali regole fondamentali governano il mondo del lavoro?
Le leggi per il lavoro
Il lavoro nella Costituzione italiana
Le regole fondamentali per il lavoro nel nostro paese sono
fissate dalla Costituzione
Art 1 L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul
lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che esercita nelle forme e nei
limiti della Costituzione.
Art 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto
al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettive questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie
possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al
progresso materiale o spirituale della società.
Art 35 La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme
e applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad
affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi
stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano
all’estero.
Art 36 Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione
proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente
ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La
durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore
ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e nono può
rinunziarvi.
Art 37 La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a
parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le
condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione
familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata
protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro
salariato. La Repubblica tutela il
lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro,
il diritto alla parità di retribuzione.
Art 38 Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei
mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati
alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e
vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto
all’educazione e all’avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo
articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo stato.
L’assistenza privata è libera.
Art 39 L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non
può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali , secondo le
norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati
sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati
hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in
proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con
efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il
contratto si riferisce.
Art 40 Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle
leggi che lo regolano
Il
codice civile è una raccolta di leggi che regolano i rapporti di convivenza fra
i cittadini. Per esempio le leggi che riguardano il matrimonio, la proprietà di
beni, i rapporti di lavoro. Vediamo che cosa dice a proposito di questi ultimi.
Titolo II
Del lavoro nell’impresa
Art 2082
Imprenditore
È imprenditore chi esercita professionalmente una attività
economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di
servizi.
Art 2083
Piccoli imprenditori
Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo,
gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente
con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
Art 2087
Tutela delle condizioni di lavoro
L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio
dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e
la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità
morale dei prestatori di lavoro.
Art 2099
Retribuzione
La retribuzione del prestatore di lavoro può essere
stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta con le modalità e nei
termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito. In mancanza di
accordo tra le parti, al retribuzione è determinata dal giudice, tenuto conto,
ove occorra, del parere delle associazioni professionali. Il prestatore di
lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli
utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura.
Art 2104
Diligenza del prestatore di lavoro
Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta
dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dall’impresa e da quello
superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni
per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e
dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.
Art 2105
Obbligo di fedeltà
Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto
proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, nè divulgare notizie
attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne
uso in modo da poter recare ad essa pregiudizi.
Art 2107
Orario di lavoro
La durata giornaliera e settimanale della prestazione di
lavoro non può superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali.
Art 2110
Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio
In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di
puerperio, se la legge non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di
assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un’ indennità
nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dagli usi o
secondo equità. Nei casi indicati nel comma precedente, l’imprenditore ha
diritto di recedere
i contratto a norma dell’articolo 2118, decorso il periodo
stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità. Il periodo di assenza
dal lavoro per una delle cause anzidette
Statuto
dei lavoratori
TITOLO I
DELLA LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE
ART 1 - Libertà di opinione.
I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di
fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di
manifestare liberamente il proprio pensiero, nei rispetto dei principi della
costituzione e delle norme della presente legge.
ART 2 - Guardie giurate.
Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui
agli art. 133 e seguenti del T.U. approvato con R.D.
18 giugno 1931, n. 773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale.
Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi
da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale.
È fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attività
lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere nei
locali dove si svolge tale attività, durante lo svolgimento della stessa, se
non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di
cui al primo comma.
In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle
disposizioni di cui al presente articolo,
l'Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la sospensione dal
servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto
nei casi più gravi.
ART 3 - Personale di vigilanza.
I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla
vigilanza dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori
interessati.
ART4 - Impianti audiovisivi.
È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per
finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze
organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali
derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei
lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le
rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la
commissione interna.
In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato
del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondono alle
caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di
accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna,
l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le
modalità di uso degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato dei lavoro, di cui ai precedenti
secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali
aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati
dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni
dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale.
ART 5. - Accertamenti sanitari.
Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e
sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto
attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali
sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del
lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto
pubblico.
ART6. - Visite personali di
controllo.
Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei
casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale,
in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei
prodotti.
In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a
condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano
salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con
l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o
a gruppi di lavoratori.
Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonché,
ferme restando le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, le
relative modalità debbono essere concordate dal datore di lavoro con le
rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la
commissione interna.
In difetto di accordo su istanza del datore di lavoro, provvede l' ispettorato
del lavoro.
Contro i provvedimenti dell'ispettorato del lavoro di cui al precedente comma,
il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di
queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al
successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del
provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
LE LEGGI PER
La
Legge n. 44186 (modificata con legge n.
95195) favorisce l'avviamento e lo sviluppo di nuove imprese nelle zone
economicamente depresse, in tutto il territorio nazionale. L’aspetto più significativo
è legato all'idea che non basti finanziare l'avvio di una iniziativa
imprenditoriale, ma che sia altrettanto importante sostenere e incentivare,
attraverso diversi servizi, lo sviluppo successivo dell'attività. 1 punti più
significativi:
•
è destinata ai giovani fra i 18 e i 35 anni, residenti in aree svantaggiate
•
finanzia imprese collettive, come società o cooperative (non i singoli
imprenditori), di nuova istituzione e con sede in quelle aree e lo scopo dell'attività deve riguardare la
produzione e vendita di beni (agricoltura, industria o artigianato) oppure la
creazione e vendita di servizi alle imprese e
sono previsti servizi di supporto per la
progettazione e la gestione dell'attività (consulenza per il progetto, corsi di
formazione, convenzioni, guida e tutoraggio iniziale) o vengono
erogati finanziamenti per gli investimenti iniziali (contributi diretti e tassi
agevolati per i prestiti bancari) e per le spese di gestione dei primi due anni.
Attraverso
la legge 44 sono state finanziate oltre 1.000 nuove imprese che interessano
circa 20.000 soci.
Le
domande, corredate dei documenti richiesti e del Piano di impresa, si possono presentare presso
le
Camere dì Commercio locali
o alla Società
per l'imprenditorialità giovanile S.p.A.
Via Mascagni 160 ‑ Roma
Numero Verde 800‑020044
Informazioni
più specifiche si possono reperíre anche presso gli uffici
Informalavoro, i CILO, gli
Assessorati regionali alla Formazione e Lavoro. L
La Legge n. 215/92 (Azioni
positive per l'imprenditorialità femminile) si
propone lo scopo di promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità
per uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale", su tutto il
territorio nazionale: e istituisce forme
di finanziamento per le donne che vogliano intraprendere un'attività in proprio
nei settori della produzione di beni (agricoltura, industria e artigianato),
nella fornitura di servizi in tutti i settori, nel turismo e nel commercio;
sono finanziati anche progetti di innovazione, ristrutturazione o acquisizione
di attività già esistenti e sono ammesse al finanziamento le ditte individuali con
titolare donna, le società di persone o cooperative composte per almeno il 60 %
da donne, le società di capitali in cui almeno i 2/3 siano di proprietà di
donne e in cui gli organi di amministrazione siano costituiti nella stessa
proporzione e i finanziamenti (non oltre il 50 % ‑60 % delle
spese previste) possono essere sotto forma di contributi a fondo perduto o di
prestiti a tasso agevolato o ancora come credito di imposta.
Informazioni presso il Ministero
per le Pari opportunità
Numero Verde 800‑603603
e su Internet all'indirizzo www.donne‑impresa.it
La Legge n. 608196 (Prestito
d'onore) è rivolta a giovani residenti
nelle regioni del Sud (Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia,
Sardegna): lo Stato si impegna a prestare denaro senza richiesta di garanzie
per finanziare idee imprenditoriali che vengono valutate interessanti. Per i
progetti approvati prevede: e un
contributo a fondo perduto fino a 30 milioni, un mutuo a tasso agevolato fino a
20 milioni (senza garanzie personali), un contributo fino a 10 milioni a fondo
perduto per le spese di gestione del primo anno di attività e servizi di supporto
per la progettazione e la gestione dell'attività (consulenza per il progetto,
corsi di formazione, convenzioni).
Informazioni
più specifiche si possono reperire anche presso gli uffici
Informalavoro, i CILO, gli
Assessorati regionali alla Formazione e Lavoro l'Ufficio centrale per
l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori (U.C.O.EP.L. ‑Vicolo
d'Aste 12 ‑ Roma) del Ministero dei Lavoro.