Quali regole fondamentali governano il mondo del lavoro?

 

Le leggi per il lavoro

Il lavoro nella Costituzione italiana

Le regole fondamentali per il lavoro nel nostro paese sono fissate dalla Costituzione

 

 

 

 

 

Art 1 L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

 

Art 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettive questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

 

Art 35 La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.

 

Art 36 Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e nono può rinunziarvi.

 

Art 37 La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica  tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

 

Art 38 Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo stato. L’assistenza  privata è libera.

 

Art 39 L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione  presso uffici locali o centrali , secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

 

Art 40 Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano

 

 

 

 

 

 

Il lavoro nel codice civile

 

Il codice civile è una raccolta di leggi che regolano i rapporti di convivenza fra i cittadini. Per esempio le leggi che riguardano il matrimonio, la proprietà di beni, i rapporti di lavoro. Vediamo che cosa dice a proposito di questi ultimi.

 

 

Titolo II

Del lavoro nell’impresa

Art 2082

Imprenditore

È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

 

 

Art 2083

Piccoli imprenditori

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività  professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

 

 

Art 2087

Tutela delle condizioni di lavoro

L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

 

 

Art 2099

Retribuzione

La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito. In mancanza di accordo tra le parti, al retribuzione è determinata dal giudice, tenuto conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali. Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura.

 

 

Art 2104

Diligenza del prestatore di lavoro

Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dall’impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

 

 

Art 2105

Obbligo di fedeltà

Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, nè divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizi.

 

 

Art 2107

Orario di lavoro

La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non può superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali.

 

 

Art 2110

Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio

In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un’ indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dagli usi o secondo equità. Nei casi indicati nel comma precedente, l’imprenditore ha diritto di recedere

i contratto a norma dell’articolo 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità. Il periodo di assenza

dal lavoro per una delle cause anzidette

 

 

 

Statuto dei lavoratori

 

TITOLO I
DELLA LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE


ART 1 - Libertà di opinione.
I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nei rispetto dei principi della costituzione e delle norme della presente legge.

 

ART 2 - Guardie giurate.
Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli art. 133 e seguenti del T.U. approvato con R.D.
18 giugno 1931, n. 773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale.
Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale.
È fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attività lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale attività, durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma.
In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle disposizioni di cui al presente articolo,
l'Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto nei casi più gravi.

 

ART 3 - Personale di vigilanza.
I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati.

 

ART4 - Impianti audiovisivi.
È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna.
In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondono alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato dei lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

 

ART 5. - Accertamenti sanitari.
Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

 

ART6. - Visite personali di controllo.
Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti.
In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori.
Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonché, ferme restando le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, le relative modalità debbono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna.
In difetto di accordo su istanza del datore di lavoro, provvede l' ispettorato del lavoro.
Contro i provvedimenti dell'ispettorato del lavoro di cui al precedente comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

 

 

LE LEGGI PER

L'IMPRENDITORIA GIOVANILE

 

 

 

La Legge n. 44186 (modificata con legge n. 95195) favorisce l'avviamento e lo sviluppo di nuove imprese nelle zone economicamente depresse, in tutto il territorio nazionale. L’aspetto più significativo è legato all'idea che non basti finanziare l'avvio di una iniziativa imprenditoriale, ma che sia altrettanto importante sostenere e incentivare, attraverso diversi servizi, lo sviluppo successivo dell'attività. 1 punti più significativi:

 

• è destinata ai giovani fra i 18 e i 35 anni, residenti in aree svantaggiate

 

• finanzia imprese collettive, come società o cooperative (non i singoli imprenditori), di nuova istituzione e con sede in quelle aree e lo scopo dell'attività deve riguardare la produzione e vendita di beni (agricoltura, industria o artigianato) oppure la creazione e vendita di servizi alle imprese e sono previsti servizi di supporto per la progettazione e la gestione dell'attività (consulenza per il progetto, corsi di formazione, convenzioni, guida e tutoraggio iniziale) o vengono erogati finanziamenti per gli investimenti iniziali (contributi diretti e tassi agevolati per i prestiti bancari) e per le spese di gestione dei primi due anni.

 

Attraverso la legge 44 sono state finanziate oltre 1.000 nuove imprese che interessano circa 20.000 soci.

Le domande, corredate dei documenti richiesti e del Piano di impresa, si  possono presentare presso     

 

le Camere dì Commercio locali

o alla Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.A.

Via Mascagni 160 ‑ Roma

Numero Verde 800‑020044

 

Informazioni più specifiche si possono reperíre anche presso gli uffici

 

Informalavoro, i CILO, gli Assessorati regionali alla Formazione e Lavoro. L            

 

La Legge n. 215/92 (Azioni positive per l'imprenditorialità femminile) si propone lo scopo di promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale", su tutto il territorio nazionale: e istituisce forme di finanziamento per le donne che vogliano intraprendere un'attività in proprio nei settori della produzione di beni (agricoltura, industria e artigianato), nella fornitura di servizi in tutti i settori, nel turismo e nel commercio; sono finanziati anche progetti di innovazione, ristrutturazione o acquisizione di attività già esistenti e sono ammesse al finanziamento le ditte individuali con titolare donna, le società di persone o cooperative composte per almeno il 60 % da donne, le società di capitali in cui almeno i 2/3 siano di proprietà di donne e in cui gli organi di amministrazione siano costituiti nella stessa proporzione e i finanziamenti (non oltre il 50 % ‑60 % delle spese previste) possono essere sotto forma di contributi a fondo perduto o di prestiti a tasso agevolato o ancora come credito di imposta.

 

                                                                                                                      

 

    Informazioni presso il Ministero per le Pari opportunità

    Numero Verde 800‑603603

 e su Internet all'indirizzo www.donne‑impresa.it

 

 

 

La Legge n. 608196 (Prestito d'onore) è rivolta a giovani residenti nelle regioni del Sud (Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna): lo Stato si impegna a prestare denaro senza richiesta di garanzie per finanziare idee imprenditoriali che vengono valutate interessanti. Per i progetti approvati prevede: e un contributo a fondo perduto fino a 30 milioni, un mutuo a tasso agevolato fino a 20 milioni (senza garanzie personali), un contributo fino a 10 milioni a fondo perduto per le spese di gestione del primo anno di attività e servizi di supporto per la progettazione e la gestione dell'attività (consulenza per il progetto, corsi di formazione, convenzioni).

 

Informazioni più specifiche si possono reperire anche presso gli uffici

 

Informalavoro, i CILO, gli Assessorati regionali alla Formazione e Lavoro l'Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori (U.C.O.EP.L. ‑Vicolo d'Aste 12 ‑ Roma) del Ministero dei Lavoro.